PRATICHE PER LA SICUREZZA SUL CANTIERE
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Piano di sicurezza e coordinamento
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C.S.P. (coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione)
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C.S.E. ( coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere)
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P.O.S. ( Piano Operativo di sicurezza per l'impresa )
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Pimus (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio)
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Assistenza della committenza.



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ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;
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rifacimento di un bagno;
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pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;
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manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;
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piccole o grandi ristrutturazioni edilizie;
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costruzione di un edificio, grande (casetta, villa, palazzo, capannone) o piccolo (garage, tettoia, deposito attrezzi);
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realizzazione stradina d’accesso alla baita o realizzazione delle reti tecnologiche (acqua, gas, fognatura, ecc) di casa.
Chi intende realizzare un’opera edile, non considerando che proprio da lui possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere, ignora le pesanti responsabilità, anche penali, a cui per legge va incontro.
Infatti il Decreto legislativo 81/2008 per i cantieri edili mette in “prima linea” il committente in quanto, “essendo soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere”.
E il D.Lgs. 81/2008 con successive modifiche ed integrazioni, particolare riferimento al titolo IV, va applicato ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di un’opera edile o di ingegneria civile, ad esempio per:
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tinteggiatura interna o esterna di alloggio o di fabbricato;
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ripassatura o rifacimento manto di copertura, anche piccola;
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manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;